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Focus: la contabilizzazione del calore. Quadro normativo


CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E TERMOREGOLAZIONE

Uno degli scopi principali del D. Lgs. 102/14 è il risparmio e l’efficienza energetica, recependo ed attuando quanto ricompreso nella Direttiva 2012/27/UE.

Oggetto di tale Direttiva Comunitaria è infatti stabilire “un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obbiettivo nazionale di risparmio energetico, consistente nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 di milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 Milioni di TEP di energia finale”.

Quindi, con l’emanazione del D. Lgs. 102/14 il Legislatore persegue l’obiettivo primario del risparmio energetico.

L’aspetto innovativo di tale Decreto Legislativo è lo stabilire che “l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti”, col fine di “favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale”.

Sotto il punto di vista tecnico, pertanto, la Norma di riferimento risulta essere la UNI 10200.

Tale Norma distingue quindi i consumi c.d. volontari di calore (“quota variabile”) delle singole unità immobiliari, “volontari” in quanto soggetti all’azione volontaria dell’utente per mezzo di termostati o di valvole termostatiche, dai consumi involontari (c.d. “quota fissa”).

Risulta quindi che:

  • Per quanto riguarda i consumi volontari, essi vanno ripartiti sulla base delle indicazioni fornite dai dispositivi atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori)

  • Per quanto riguarda i consumi involontari, non potendo effettuare misure periodiche, esso deve essere definito con un procedimento di calcolo

Tale sistema di contabilizzazione deve essere messo in atto entro e non oltre il 31/12/2016 pena le sanzioni previste dall’art. 16 del Titolo IV del Decreto medesimo.

DECRETO LEGISLATIVO n.102 del 4 luglio 2014

Art. 2 comma 2

E' definito sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

Art. 9 comma 5

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

  • …..

  • b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

IL QUADRO NORMATIVO PRIMA DEL D.Lgs. 102/2014

Art. 26 comma 6 Legge n. 10 del 9 gennaio 1991:

Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Art. 7 Comma 3 del D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.

Art. 9 Comma 6

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:

  • ....

  • f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore.

Art. 4 comma D.P.R. n.59 del 2 aprile 2009:

Per tutte le categorie di edifici, cosi come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni:

  • ....

  • e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.


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